|
Sostegno transitorio o phasing out Il Regolamento generale (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articolo 6) prevede un sostegno transitorio o phasing out per le regioni o zone che erano ammissibili agli obiettivi regionalizzati del periodo di programmazione 1994-1999 e che non lo sono più per il 2000-2006. Si tratta di un regime trans itorio decrescente che permette l’uscita graduale dal sostegno comunitario per spese strutturali. Lo scopo del phasing out è quello di evitare l’improvvisa interruzione degli aiuti e facilitare il consolidamento dei risultati degli interventi strutturali precedenti. Nel 1999 alcune zone del precedente obiettivo 1 avevano i requisiti di base per entrare nell’obiettivo 2 della programmazione 2000-2006, altre no. Le prime beneficeranno di tutti e quattro i fondi strutturali (FSE, FESR, FEAOG, SFOP) fino al 31 dicembre 2006; per le seconde, l’intervento del FESR si concluderà il 31 dicembre 2005 (sempre nel quadro del nuovo obiettivo 2). Per quanto riguarda l’Italia, l’unica regione rientrante nel sostegno transitorio per l’obiettivo 1 è il Molise. |
|
|
Gli assi prioritari sono le sei aree di intervento del QCS 2000-2006 (pdf, 796 kb), individuate nel capitolo 3 del documento. Rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articolo 9):
Gli assi sono stati individuati in base a un approccio integrato che, grazie al contributo di tutti i settori, faccia convergere gli interventi verso la valorizzazione e la mobilitazione delle risorse del Mezzogiorno. Questo è anche il motivo della scelta strategica che favorisce i Progetti integrati territoriali (PIT). L’articolazione della strategia in assi prioritari ha lo scopo di concentrare gli interventi sulle aree che possono avere un impatto più rilevante sulla crescita economica del Mezzogiorno, con due principi trasversali a tutti gli assi: la sostenibilità ambientale e il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. Per ogni asse è stata individuata una specifica strategia con i relativi obiettivi globali che si articolano in obiettivi specifici. Questi ultimi riflettono le diverse linee di azione previste all’interno di ogni asse. Per quantificare gli obiettivi specifici sono stati definiti degli indicatori chiave che garantiscono la rappresentatività, la misurabilità e la governabilità dei dati. Per consultare le strategie di intervento degli assi prioritari. |
Fonti Regolamento
|
|
SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) Lo SFOP è il fondo comunitario riservato all’attuazione della politica comune della pesca, che contribuisce all’equilibrio tra conservazione, gestione e sfruttamento razionale delle risorse ittiche e dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Nella nuova programmazione per il periodo 2000-2006, il fondo è disciplinato dal Regolamento CE n. 1263 del 1999 (pdf, 35 kb). Queste le finalità dello SFOP:
Questi obiettivi vengono realizzati attraverso una serie di azioni nei seguenti settori:
Le azioni finanziate dallo SFOP al di fuori dell’obiettivo 1 sono oggetto di un Documento unico di programmazione (Docup) in ogni Stato membro interessato. Sempre gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione degli interventi di ristrutturazione della flotta, che devono essere coerenti con quanto previsto dalla politica comune della pesca e dai programmi pluriennali di orientamento della pesca. |
Fonti Regolamento Regolamento
|
|
FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) Il FESR è il fondo comunitario nato per promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione europea, come si legge nel Trattato di Amsterdam (articolo 160) (pdf, 352 kb) Nella programmazione per il periodo 2000-2006, il FESR contribuisce (regolamento CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articoli 2, 20 e 21), nell’ambito delle, a:
Il compito principale del FESR (regolamento CE n. 1783 del 1999 (pdf, 110 kb), articolo 1), nel rispetto della strategia di sviluppo sostenibile, è quello di contribuire a ridurre:
Nello specifico, i finanziamenti del FESR sostengono:
|
Argomenti correlati: Regolamento Regolamento CE n. 1260/99(pdf, 224 Kb) Trattato
di Amsterdam(pdf, 352 Kb)
|
|
Il FSE è il fondo comunitario creato nel 1957 dal Trattato istitutivo della Comunità per prevenire e combattere la disoccupazione e sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro. Lo scopo principale del FSE, riconfermato anche nella programmazione 2000-2006, è quello di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra uomini e donne e la coesione economica e sociale. Il regolamento del FSE (regolamento CE n.1784 del 1999) definisce le attività finanziabili da questo fondo nell’ambito degli obiettivi 1, 2 e 3 e dell’iniziativa comunitaria Equal per la lotta alla discriminazione e alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro. Il FSE è lo strumento di sostegno della Strategia europea per l'occupazione e contribuisce e completa le azioni degli Stati membri volte a sviluppare queste finalità:
Come strumento di sostegno alla Strategia europea per l'occupazione, le linee di
intervento del FSE sono coordinate con i Piani nazionali per l'occupazione.
Sono ammessi ai finanziamenti i progetti presentati da:
In base alla normativa italiana sul decentramento, le regioni sono competenti in materia di formazione e politiche attive per l'occupazione, quindi le azioni intraprese in questo ambito rientrano nei Programmi operativi regionali (POR) connessi ai Piani nazionali per l'occupazione. |
Fonti Trattato istitutivo della Comunità (pdf, 290 Kb) Regolamento Regolamento Comunicazione
|
|
FEAOG (Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia) Il FEAOG è il fondo comunitario creato nel 1962 per finanziare la politica agricola comune (PAC) e definisce il quadro del sostegno comunitario per lo sviluppo rurale sostenibile. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 33 del Trattato di Amsterdam (pdf, 352 kb). Il fondo è disciplinato dal Regolamento CE n. 1257 del 1999 (pdf, 136 kb), e successive modifiche, e le azioni di sostegno allo sviluppo rurale sono indirizzate ai seguenti settori:
La sezione Orientamento fa parte dei fondi strutturali finalizzati a promuovere lo sviluppo
regionale e a ridurre le disparità tra le regioni europee, mentre la sezione Garanzia rientra tra le spese obbligatorie
nel quadro del bilancio comunitario. |
Fonti: Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento Trattato di Amsterdam(pdf, 352 Kb) |
|
BEI (Banca europea per gli investimenti) La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1
del Regolamento
generale sui fondi strutturali 2000-2006 (pdf, 224 kb), con le modalità previste dal suo statuto. Compito della BEI (articolo 267 del Trattato di Amsterdam) è quello di contribuire allo sviluppo equilibrato dell’Unione europea, appoggiando le iniziative utili a diminuire gli squilibri economici e di sviluppo tra le regioni. In sede di definizione dei QCS e dei Docup, partecipa alla efficiente combinazione degli interventi comunitari, dei prestiti e delle garanzie, tenendo conto dei piani finanziari presentati, della partecipazione dei fondi strutturali e degli obiettivi di sviluppo perseguiti. Attraverso prestiti e garanzie, finanzia progetti:
I prestiti possono essere concessi sia agli Stati membri che a singole imprese pubbliche o private. Per maggiori informazioni: Banca europea per gli investimenti |
Fonti: Regolamento Trattato di Amsterdam(pdf, 352 Kb)
|
|
Le voci di spesa contenute nei due quadri finanziari sono:
Per gli approfondimenti, consultare le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Berlino D/99/1 (pdf, 183 kb) e i Regolamenti sui fondi strutturali (CE n. 1260 del 21 giugno 1999) e sullo strumento di preadesione ISPA (CE n. 1266 e 1267 del 21 giugno 1999) |
Fonti: Conclusioni Comunicazione Regolamento Regolamento Regolamento |
|
Politica agricola comune (PAC) La politica agricola comune è regolata dagli articoli 32-38 del
Trattato di Amsterdam (pdf, 352 kb).
|
Fonti: Regolamento Regolamento Trattato di Amsterdam (pdf, 352 Kb) |
|
Il contributo comunitario è, principalmente, un aiuto diretto non rimborsabile. Sono previste però anche forme di aiuto indiretto: aiuti rimborsabili, abbuoni d'interesse, garanzie, partecipazioni in capitali di rischio, etc. Massimali
Tutti possono essere aumentati del 10% in caso di ricorso a forme di aiuto indiretto. Ammissibilità delle spese
Gli Stati devono mantenere le spese pubbliche per ciascun obiettivo almeno allo stesso livello del periodo di programmazione precedente (1994-1999). Vengono considerate le spese pubbliche strutturali o assimilabili in tutte le regioni ammissibili (obiettivo 1) e le spese per la politica attiva a favore del mercato del lavoro nell’intero paese (obiettivo 2, obiettivo 3). Come si accede Gli Stati membri presentano alla Commissione europea un piano che contiene l'analisi dei problemi strutturali individuati, gli obiettivi da raggiungere e la strategia da adottare. La Commissione adotta l’elenco delle zone ammissibili a ciascun obiettivo e gli orientamenti per la programmazione. Le Autorità di gestione degli Stati membri redigono i Quadri comunitari di sostegno (QCS), i Programmi operativi (PON e POR) e i Docup e li trasmettono alla Commissione per l’approvazione. Lo Stato membro adotta i Complementi di programmazione (CdP) e li trasmette per informazione alla Commissione europea. |
|
|
I fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999) sono strumenti finanziari predisposti dall’Unione europea per:
La Comunicazione della Commissione europea “Agenda 2000” ha riformato la disciplina dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, riducendo il numero degli strumenti e concentrandone l’efficacia. Per il nuovo settennio i fondi strutturali sono quattro:
L’accesso ai finanziamenti è regolato da una serie di documenti programmatici:
QCS, Programmi
Operativi regionali, Programmi Operativi nazionali,
Docup
Per consultare la scheda di approfondimento sulle condizioni di finanziamento.
|
Fonti Regolamento
|
|
Azioni innovative e assistenza tecnica Gli articoli 22 e 23 del Regolamento generale dei fondi strutturali (regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 pdf, 224 kb) descrivono due azioni specifiche che possono essere finanziate tramite FESR, FSE, FEAOG e SFOP:
A completamento delle azioni finanziabili dai fondi strutturali si
segnalano i Grandi progetti (regolamento
CE n. 1260 del 1999 (pdf, 224 kb), articolo 25) ovvero tutti quegli interventi che comprendono un insieme di lavori
economicamente indivisibili, che hanno una funzione tecnica precisa, obiettivi chiaramente definiti e il cui costo totale supera i 50 milioni
di euro.
|
Fonti Regolamento
|
|
Nell’iter della programmazione dei fondi strutturali, il Complemento di Programmazione (CdP) è il documento che segue e completa i PON, i POR e i Documenti unici di programmazione (Docup) E’ elaborato dall’Autorità di gestione, approvato dal Comitato di sorveglianza e trasmesso alla Commissione europea per informazione. Il suo contenuto può essere adattato, nel corso della programmazione, su iniziativa dell’Autorità di gestione o su richiesta del Comitato di sorveglianza, che ne deve approvare anche le eventuali modifiche. Nello specifico, il Cdp è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell’intervento previsto dai Programmi operativi e dai Docup e descrive nel dettaglio le misure di ogni asse. Il CdP contiene:
|
Fonti |
|
La Comunicazione “Agenda 2000” (comunicazione COM n. 97 del 2000) è stata presentata dalla Commissione europea nell’estate del 1997. E’ il documento quadro sulla dotazione finanziaria per il periodo 2000-2006 e sul programma di azione per il rafforzamento delle politiche comunitarie anche in funzione dell’allargamento ai paesi candidati dell’Europa centro-orientale (PECO). Si tratta del primo pilastro della riforma dei fondi strutturali comunitari, che viene formalizzata due anni dopo con il Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999. Agenda 2000 è il programma per rafforzare e ampliare l’Unione europea ovvero trovare soluzioni innovative ed efficaci per le sfide comuni e preparare l’ingresso dei Paesi candidati. In particolare, si concentra su due grandi aree:
Le linee di indirizzo per la programmazione 2000-2006 mirano a migliorare l’efficacia degli strumenti e a garantire continuità alle politiche strutturali nel quadro dei futuri allargamenti. L’efficacia viene rafforzata attraverso la razionalizzazione degli obiettivi e la concentrazione di maggiori risorse finanziarie su ognuno di essi, grazie alla:
Gli interventi si basano su alcuni principi e temi di interesse comune:
Per rendere le azioni più efficaci, la riforma dei fondi prevede anche
la semplificazione e il decentramento della gestione operativa
dei programmi e il rafforzamento delle procedure di controllo e valutazione. E’ possibile anche consultare un opuscolo informativo (pdf, 48 kb) appositamente preparato dalla Commissione europea
|
Fonti Regolamento |