I contenuti del programma
Gli obiettivi programmatici
Gli interventi di edilizia sanitaria, di prevenzione
e di assistenza, finanziati dalla legge 11 marzo 1988,
n. 67, art. 20, sono realizzati attraverso un programma
pluriennale finalizzato alla conservazione e all'ammodernamento
strutturale e tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico (ospedali, servizi sanitari territoriali,
ecc.) e allo sviluppo di una rete socio-assistenziale
(residenze per anziani e soggetti non autosufficienti,
strutture per la prevenzione e l'igiene sanitaria).
Gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza
AIDS, finanziati dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, sono
invece realizzati attraverso un programma pluriennale
finalizzato al potenziamento dei laboratori di analisi
e alla realizzazione dei reparti di malattie infettive
presso gli ospedali esistenti.
Le fasi di attuazione
La legge n.67/88 prevede l'articolazione del programma
in trienni finanziari, successivamente trasformati in
due fasi a causa dei lunghi tempi impiegati per l'avvio
del programma finanziario.
Durante la prima fase (febbraio 1994 – 5 agosto
1999), l'ammissione al finanziamento dei progetti è stata
affidata al CIPE.
Durante la seconda fase, iniziata il 6 agosto 1999 e ancora in corso,
l'ammissione al finanziamento compete al Ministero della Salute (art. 3 della legge
17 maggio 1999, n. 144) in virtù del trasferimento
delle funzioni di gestione tecnica amministrativa e finanziaria
dal CIPE ai ministeri competenti.
Gli importi e le modalità di finanziamento
La legge n. 67/88 ha previsto per la realizzazione del
programma sanitario 15.494 milioni di euro (30.000 miliardi
di lire), a cui sono stati aggiunti circa 2.066 milioni
di euro (4.000 miliardi di lire) messi a disposizione
dalla legge finanziaria 2002.
La legge n.135/90 ha previsto per la realizzazione del programma urgente
per la lotta all'AIDS 1.085 milioni di euro (2.100 miliardi di lire), di cui rimane ancora
da ripartire un accantonamento di 100 milioni di euro.
Le modalità di finanziamento prevedono che una quota fino al 95 per
cento dei costi ammissibili sia coperta con fondi a carico dello Stato ed il rimanente
con autofinanziamento dei soggetti beneficiari.
Per la prima fase di attuazione il limite di spesa era
fissato a 4.855 milioni di euro (9.400 miliardi di lire) e i relativi costi sono stati coperti con mutui a carico
dello Stato appositamente stipulati dai soggetti beneficiari.
Per la seconda fase, invece, il limite di spesa è fissato
a 12.705 milioni di euro (24.600 miliardi di lire) e
trova copertura nelle leggi finanziarie dal 1998 in poi.
In particolare, il finanziamento statale avviene con
l'emissione di mandati di pagamento (depositati
presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio
ed emessi dell'Ufficio II della RGS del Ministero
dell'Economia) per importi pari agli stati di avanzamento
presentati dal soggetto beneficiario.
L'iter procedurale della prima fase
- Elaborazione del progetto
- Approvazione del progetto da parte degli organi regionali
- Richiesta finanziamento al CIPE
- Delibera CIPE di autorizzazione a contrarre mutuo
- Richiesta autorizzazione Ministero Tesoro per mutuo
- Autorizzazione del Ministero Tesoro
- Aggiudicazione lavori (entro 180 giorni dall'autorizzazione
del Ministero Tesoro)
- Consegna lavori (entro 45 giorni dall'aggiudicazione)
L'iterprocedurale della seconda fase
- Predisposizione del programma regionale sanitario
per la seconda fase (tutti gli interventi)
- Accordo di programma con Regione, Ministero Sanità e Ministero Economia (tutti gli interventi)
- Approvazione del progetto da parte degli organi regionali
- Richiesta finanziamento al Ministero della Sanità per progetto
- Decreto Dirigenziale Sanità di concessione finanziamento per progetto
I soggetti beneficiari
- Regioni e Province Autonome
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- Policlinici Universitari
- Istituto Superiore di Sanità
- Istituti Zooprofilattici sperimentali
La normativa
del programma di edilizia sanitaria
Normativa generale
Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
Legge 5 giugno 1990, n. 135
Normativa di riferimento della prima fase di attuazione
Decreto Interministeriale Bilancio e Sanità 10 febbraio 1994
Decreto Legge n. 396 del 2 ottobre 1993 art. 4, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 492
Normativa di riferimento della seconda fase di attuazione
Art. 5/bis commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito
dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144
"Accordo tra Governo, Regioni le Province Autonome di Trento
e Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento
in sanità" (Conferenza Stato-Regioni,seduta del 19 dicembre 2002).
L'attività dell'UVER
sul programma di edilizia sanitaria
Il monitoraggio dei progetti finanziati
I dati forniti dalle Regioni in applicazione delle procedure attuative delle leggi
di finanziamento hanno consentito l'istituzione presso l'UVER di un'unica
banca dati dei progetti finanziati.
I risultati dell'attività di monitoraggio
vengono annualmente riportati in una Nota informativa che illustra al CIPE lo stato ed i problemi riscontrati
nell'attuazione della legge di finanziamento.
Le verifiche in loco
L'attività di verifica riguarda, quindi,
tutti i progetti finanziati e le varie fasi di realizzazione delle opere (dall'attivazione dei finanziamenti
e dei lavori fino alla ultimazione e la messa in esercizio degli stessi).
Le verifiche in loco vengono effettuate secondo un programma
annuale predisposto per rispondere a problematiche e/o esigenze informative emergenti. Le informazioni acquisite
vengono formalizzate nei rapporti di verifica, strutturati su un modello di rilevazione standardizzato, articolato
per sezioni informative che evidenziano le vicende realizzative del progetto.
Lo stato di attuazione dei programmi di edilizia sanitaria
Utilizzazione delle risorse finanziarie al 31.12.2002

Sono attualmente in corso le elaborazioni sui dati al
31 dicembre 2002, che formeranno oggetto della prossima nota informativa per il CIPE.