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Introduzione alla programmazione 2000-2006
La Legge 30 giugno 1998, n. 208 ha provveduto a stanziare apposite risorse finanziarie per il finanziamento di interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate (da ricomprendere negli Accordi di Programma Quadro) e ha demandato al CIPE il riparto delle stesse - con propria Delibera - tra macroaeree (Mezzogiorno e Centro-Nord) e tra le singole realtà regionali.
A partire dal 1999 ogni anno la Legge Finanziaria ha provveduto al rifinanziamento di interventi nelle aree depresse, in modo tale da consentire la prosecuzione del riequilibrio economico e sociale di tali aree, mentre il CIPE ha successivamente ripartito le risorse complessivamente disponibili nel triennio sulla base del criterio generale di destinazione territoriale e per finalità di riequlibrio economico e sociale.
La Legge Finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001 n. 448) è poi intervenuta per introdurre criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive per interventi nelle aree depresse. Al fine di accelerare i meccanismi di sviluppo è stata scelta la strada di privilegiare il finanziamento di interventi caratterizzati da un buon avanzamento progettuale e coerenza programmatica con le linee di programmazione regionale e settoriale nelle rispettive materie.
La successiva Delibera CIPE di riparto delle risorse, la n. 36/2002, ha reso concreti tali obiettivi, prevedendo:
- un meccanismo di premialità per gli Enti più virtuosi (in base al rispetto della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma degli interventi, indicante i tempi necessari per la progettazione e l'esecuzione degli stessi);
- un meccanismo sanzionatorio, consistente nel disimpegno delle risorse – ovverosia nella perdita delle stesse - per mancata assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro un termine prefissato;
- una decurtazione progressiva delle risorse – ovverosia mancata attribuzione - nel caso che i cronoprogrammi non vengano presentati, nonché nel caso non sia stata effettuata da parte dell'Ente la programmazione del 60% delle risorse assegnate con le precedenti Delibere.
Tali criteri sono stati riproposti negli anni seguenti dalle successive Delibere CIPE di riparto (le nn. 17/2003, 20/2004, 35/2005).
La Delibera CIPE n. 14/2006 ha poi introdotto in modo permanente tali criteri, eliminando la necessità di ripetere tali disposizioni in ogni Delibera annuale.
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